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Ordinanza — n. 2733/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to untimely and unfounded procedural objections regarding prosecutor's amendment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2733/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Fabiola Fattorini inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of procedural articles regarding a prosecutor's modification of the indictment, but the court found these objections untimely and factually incorrect. The prosecutor merely corrected a clerical error regarding the inspection date, which was known to the defense and caused no prejudice.

Regesto Legislator

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Art. 464, 179, 460, 121, 178 lett. b) e c), 491 cod. proc. pen.; Appeals based on procedural violations regarding a prosecutor's correction of a descriptive element are inadmissible if raised untimely or if the correction was a harmless clerical error causing no prejudice.

Parole chiave

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untimely procedural objection prosecutor amendment of indictment clerical error correction no concrete prejudice inadmissible appeal ritardo del ministero pubblico modifica della sentenza rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 464 cod. proc. pen.
Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali, in termini tra sovrapponibili, è stata eccepita la violazione degli art. 464, 179 e 460, nonché 121, 178 lett.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 460 cod. proc. pen.
Art. 121 cod. proc. pen.
Art. 178 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Art. 491 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATTURINI FABIOLA nato a ROVERETO il 24/04/1937 avverso la sentenza del 31/10/2024 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; 4%. Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Ancona del 31 ottobre 2024, con la quale Fabiola Fattorini, concesse le attenuanti generiche, era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 3.000 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 71, comma 2, lett.

c) e 87, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 81 del 2008. Fatto accertato in Osimo il 9 febbraio 2021, con visita ispettiva del 26 novembre 2020. Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali, in termini tra sovrapponibili, è stata eccepita la violazione degli art. 464, 179 e 460, nonché 121, 178 lett.

b) e c), e 491 cod. proc. pen. in relazione alla modifica del capo di imputazione operata nel corso del giudizio scaturito dall'opposizione al decreto penale di condanna, sono manifestamente infondati, dovendosi considerare che, come emerge dalla disamina del fascicolo processuale, all'udienza del 19 giugno 2023, all'esito dell'esame del teste Eleonora Durante, il P.M. chiedeva di modificare la data della visita ispettiva indicata nell'imputazione, da 26 novembre 2010 a 26 novembre 2020. A fronte di tale modifica, si legge nel verbale di udienza, "la difesa nulla osserva", per cui il giudice disponeva in conformità, da ciò desumendosi che alcuna violazione processuale è stata tempestivamente dedotta, posto che solo all'udienza del 16 ottobre 2023 veniva tardivamente eccepita la nullità della modifica del capo di imputazione.

Tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice del dibattimento (cfr. pag. 4-6 della trascrizione della fonoregistrazione), quella operata dal P.M. non era neanche una modifica del capo di imputazione, ma una mera correzione non della data del fatto, ma della data della visita ispettiva, ossia di un elemento descrittivo della contestazione che, oltre a essere marginale, concerneva peraltro un dato già noto alla difesa. Ne consegue che, a prescindere dal rilievo della intempestività della relativa eccezione, in ogni caso alcun pregiudizio concreto è derivato per l'imputato dalla correzione operata dal P.M., che ha riguardato una mera svista (2010 invece che 2020), invero facilmente ravvisabile dalla lettura unitaria della contestazione e dal raffronto con la data di accertamento del reato (2021).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre