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Ordinanza — n. 2731/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the applicant personally filed the petition instead of using a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2731/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the applicant rather than by a qualified defense attorney. The applicant, Giovanni Martino, challenged an appellate order dismissing his request for sentence revision, arguing for personal representation. The court ruled that under current procedural law, all cassation petitions must be signed by attorneys registered with the Cassation Court to ensure proper legal representation.

Regesto Legislator

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Art. 571, 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed personally by the party instead of by a defense attorney registered with the Court of Cassation, as this requirement applies to all types of appeals including those against orders dismissing revision requests.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing defense attorney requirement procedural inadmissibility sentence revision request diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 571 c.p.p.
272010), secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli art. 571 e 613 cod.
Art. 613 c.p.p.
285938), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod.
Art. 616 c.p.p.
Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 613 cod. proc. pen
285938), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017
sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sez. 2, n. 8803 del 02/02/2024
Sez. 2, n. 8803 del 02/02/2024, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso l'ordinanza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 17 gennaio 2025, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revisione proposta da Giovanni Martino avverso la sentenza del Tribunale di Milano dell'Il gennaio 2023. Rilevato che l'odierno ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dalla parte interessata e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Richiamata l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010), secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli art. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ribadito altresì il principio (cfr.

Sez. 2, n. 8803 del 02/02/2024, Rv. 285938), secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione. Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.