Criminal appeal dismissed as inadmissible because the applicant personally filed it instead of using a qualified defender.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Martino's appeal inadmissible because he personally submitted the petition rather than engaging a qualified defender. Although the specific object of the appeal was unclear, the court ruled that personal filing violates mandatory procedural requirements established by recent legislative amendments. Consequently, the appeal was rejected, and Martino was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal appeals must be filed by qualified defenders; personal submission renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO GIOVANNI nato a LATRONICO il 24/06/1952 avverso l'ordinanza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Letta l'impugnazione proposta da Giovanni Martino avverso un provvedimento giurisdizionale non chiaramente individuato nel ricorso. Rilevato che, al di là della problematica riguardante l'individuazione del suo specifico oggetto, l'odierno ricorso è comunque inammissibile, in quanto proposto personalmente dalla parte interessata e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
Richiamata l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272010), secondo cui il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli art. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Osservato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2025.