Cassation court dismisses appeal against acquittal for trademark infringement, citing lack of merit and prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's acquittal of the defendant for trademark infringement. The defense argued for acquittal based on the special non-punishability provision and raised a prescription defense, but the court found these arguments manifestly unfounded. The court ruled that the lower court correctly identified the deceptive use of K-Way colors and that the prescription period calculation was accurate despite the procedural timeline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 517 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals manifestly unfounded regarding the constitution of the crime of counterfeiting industrial products with deceptive signs or the calculation of the prescription period are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAI ZHIGUANG nato il 02/11/1981 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma il 16 maggio 2024, con cui Zhiguang Dai è stato assolto dal reato di cui all'art. 517 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione, avente ad oggetto inizialmente il reato ex art. 474 cod. pen., accertato in Roma il 21 febbraio 2017, essendo stato dichiarato l'imputato non punibile per la speciale tenuità del fatto.
Letta la memoria trasmessa il 4 settembre 2025, con la quale l'avvocato Maurizio Oliva, difensore di fiducia dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che il primo e il secondo motivo, con i quali, in termini tra di loro sovrapponibili, si censura il giudizio sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. (rispetto al quale, come detto, è stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.), sono manifestamente infondati, in quanto si risolvono nella riproposizione di temi che hanno già trovato adeguate risposte nella sentenza impugnata, nella quale è stato sottolineato che la sequenza di colori presente in prossimità della cerniera degli indumenti sequestrati rinvia alle famose giacchette a vento "K-Way", marchio di cui è titolare la società BasicNet s.p.a., per cui, essendo stato accertato in sede di merito che l'uso dei colori ha costituito un richiamo imitativo del marchio idoneo all'inganno del pubblico, legittimamente è stato ritenuto ravvisabile il reato in questione, ciò in coerenza con il condiviso principio elaborato da questa Corte (cfr.
Sez. 3, n. 54356 del 02/10/2018, Rv. 275264), secondo cui, in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, possono essere oggetto di contraffazione, rilevante ad integrare il reato di cui all'art. 517 cod. pen., anche i modelli ornamentali disciplinati dall'art. 2593 cod. civ. costituiti dai colori di un marchio, indicativi della provenienza del prodotto da una determinata impresa. Evidenziato che anche il giudizio sulla sussistenza dell'elemento psicologico, quantomeno in termini di dolo eventuale, appare immune da censure, stante il pertinente richiamo dei giudici di merito (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) alla veste dell'imputato di imprenditore nel settore dell'abbigliamento, condizione soggettiva questa tale da consentire al ricorrente una visione dei prodotti più qualificata rispetto a quella del consumatore medio.
Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la prescrizione del reato, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la stessa difesa ricordato che, nel corso del giudizio di primo grado, vi è stata una sospensione di 142 giorni, per cui, risalendo il fatto al 21 febbraio 2017, la prescrizione è maturata in data 11 gennaio 2025, ossia il giorno dopo l'emissione della sentenza impugnata, dovendosi al riguardo ribadire (cfr.
Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Rv. Clf2 263650) che il decorso del termine di prescrizione inizia, per i reati consumati, dal giorno in cui si è esaurita la condotta illecita e, quindi, il computo incomincia con le ore zero del giorno successivo a quello in cui si è manifestata compiutamente la previsione criminosa e termina alle ore ventiquattro del giorno finale calcolato secondo il calendario comune. Né assume rilievo la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, ord. n. 6935 del 17/04/2015, Rv. 266172).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in