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Ordinanza — n. 2727/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for gross negligence in unauthorized construction due to lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2727/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by three individuals against the Court of Appeal's confirmation of their guilty verdict inadmissible. The appellants argued for a review of the subjective element of the crime, but the court found their arguments to be merit-based re-litigation of issues already resolved in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that such arguments are not permissible in a judgment of legality, leading to the dismissal of the appeals and an order for the appellants to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in a judgment of legality are inadmissible if they consist merely in different merit-based assessments of facts already sufficiently reasoned by the lower court.

Parole chiave

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judgment of legality inadmissible appeals merit-based arguments gross negligence unauthorized construction subjective element procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIOVALE ARENA GIANCARLO nato a GIAVENO il 22/03/1956 GAROLA PIERA FIORELLA nato a TORINO il 17/04/1957 GIOVALE ARENA MARCO nato a GIAVENO il 22/02/1979 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 dicembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Torino il 3 febbraio 2022, con la quale Giancarlo Giovale Arena, Marco Giovale Arena e Piera Fiorella Garola erano stati condannati alla pena di giustizia, in quanto ritenuti colpevoli dei reati di cui agli art. 44, lett.

b) e c) (capo A), art. 93, 94, 95 (capo B), art. 64, commi 2, 3 e 4, e 71 (capo C), art. 65 e 72 (capo D) del d.P.R. 380 del 2001; fatti accertati in Giaverno il 23 agosto 2018. Osservato che l'unico motivo del comune ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice motivo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati con particolare riferimento alla valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato, in quanto si risolve nella riproposizione di un tema che ha già trovato adeguate risposte nella sentenza impugnata, nella quale (pag. 5) è stato sottolineato come non fosse affatto verosimile che i tre soggetti interessati all'esecuzione delle opere non fossero a conoscenza del fatto che gli interventi realizzati, in ragione delle loro dimensioni consistenti (la volumetria aggiuntiva, con struttura laterocementizia, era di 112 metri cubi e il piano interrato copriva 500 metri quadrati), esulassero del tutto dal perimetro del permesso di costruire del 2007, per cui la condotta degli imputati è stata ritenuta gravemente colposa.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 2