Cassation appeal dismissed as inadmissible for directly raising jurisdictional conflict without prior denunciation to trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the private party attempted to directly raise a jurisdictional conflict before the Supreme Court. The defense argued that the Venice Tribunal lacked territorial competence, requesting a transfer to the Trieste Tribunal instead. The court ruled that such conflicts must be denounced to the trial judge first, who must verify the abstract connection under the relevant code provisions before any higher review can occur.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 28 cod. proc. pen.: A private party cannot directly raise a jurisdictional conflict before the Court of Cassation; such denunciations must be made to the trial court for preliminary verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDI FRANCESCO nato a CALANNA il 07/03/1962 avverso il decreto del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; rilevato che Francesco Bilardi - con atto a firma dell'avv. Domenico Diano - ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento della Corte di appello di Venezia, che aveva confermato il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni due e mesi sei, emesso il 22/04/2024 dal Tribunale di Venezia; rilevato che la difesa, in sede di ricorso, ha insistito nella già proposta eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, ribadendo la richiesta di annullamento del decreto impugnato e di rinvio al Tribunale di Trieste, reputato competente per territorio; ritenuto che «In tema di conflitti di giurisdizione e di competenza, è inammissibile il ricorso per cassazione della parte privata volto a sollevare direttamente il conflitto dinanzi alla Corte di cassazione, potendo la parte denunciarne la sussistenza, nelle forme indicate dall'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., unicamente al giudice di merito, cui compete la preventiva verifica dell'astratta riconducibilità della situazione rappresentata nella previsione di cui all'art. 28 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 25230 del 20/05/2021, Ladurner Notburga, Rv. 281546 - 01; così anche Sez. 2, n. 3221 del 07/01/2014, Macchia, Rv. 258816 - 01); ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 genna