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Ordinanza — n. 2641/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because unrepresented defendant filed appeal personally after 2017 law change requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2641/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant after August 4, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, personal appeals are no longer permitted for defendants or convicted persons, who must now be represented by special court-appointed counsel. The court rejected the argument based on the new procedural requirement and ordered the appellant to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by defendants or convicted persons after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible as they must be submitted by special counsel.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility Law 103/2017 criminal procedure special counsel requirement de plano inadmissibility unrepresented defendant appeal ammissione all'avvocatura disobbedienza alla decisione dell'autorità diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law No. 103/2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED SABRA ABDELSAMAD MOHAMED nato il 07/03/1998 avverso l'ordinanza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Mohamed Sabra Abdelsamad Mohamed il 12 agosto 2025. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mohamed Sabra Abdelsamad Mohamed deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 genn