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Ordinanza — n. 2639/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to challenge prior rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2639/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Berlingeri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Berlingeri challenged a lower court conviction for failing to pay bail under a special surveillance measure, arguing violations of procedural rules and non-punishability due to minor offense status. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already thoroughly examined by the trial judges, finding no new grounds or legal errors to warrant cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The cassation appeal is inadmissible when it merely reiterates grounds already examined by the court of first instance without presenting new facts or legal arguments, and when the lower court's reasoning regarding the absence of non-punishability is adequate and free of contradictions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of prior grounds non-punishability minor offense special surveillance measure failure to pay bail procedural violation claim court costs and fine pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Antonio Russo, denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 76 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011
pen., con riferimento all'art. 76 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011, oltre che in relazione alla mancata applicazione dell'art.
Art. 131-bis c.p.
159 del 2011, oltre che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
159 del 2011, oltre che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERLINGERI FRANCESCO nato a LOCRI il 06/12/1966 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 05/03/2024, che aveva ritenuto Francesco Berlingeri colpevole del reato di cui all'art. 76 comma 4 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 — perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava all'ordine di versare la cauzione di euro duemila, entro dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura - e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di arresto.

2. Ricorre per cassazione Francesco Berlingeri, per il tramite del difensore avv. Antonio Russo, denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'art. 76 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011, oltre che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

3. La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito; invero, dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono le dedotte contraddittorietà, né è dato riscontrare alcuna violazione di legge. Quanto all'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione sia dell'intensità del dolo riscontrabile nella condotta tenuta dall'imputato, sia della natura non occasionale del fatto, trattandosi di soggetto già gravato da precedenti penali; tale ultimo aspetto, in particolare, non viene aggredito dalle deduzioni difensive. La motivazione, in definitiva, risulta articolata, esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08