Criminal appeal dismissed because drug trafficking acts were not homogeneous and lacked criminal preordination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Angelo Pasqualino's appeal inadmissible regarding his request for the legal institution of continuation under Articles 81 of the Penal Code and 671 of the Code of Criminal Procedure. The appellate court correctly found that the drug trafficking acts occurred in geographically distinct locations and involved heterogeneous facts that could not be subsumed under a single criminal preordination. Consequently, the court ruled that the defendant's repeated offenses constituted recidivism or habitual criminality rather than the specific continuity required to mitigate punishment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The institution of continuation requires homogeneous criminal acts pre-ordered to a single criminal program; heterogeneous acts in different locations constitute recidivism or habitual criminality instead.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALINO ANGELO nato a CATANIA il 15/11/1982 avverso l'ordinanza del 25/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate dall'avv. Alessandro Segreto, proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania respingeva la richiesta di Angelo Pasqualino, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ex artt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che i reati per cui si invocava la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello di Catania nel provvedimento impugnato, che «l'attività di spaccio di cui alla sentenza sub 2) veniva posta in essere dal Pasqualino, in viale Grimaldi 10, nota piazza di spaccio denominata "Fossa dei Leoni", quartiere catanese del tutto distante e differente da quello ove era ubicata la via Alogna (sede della "piazza di spaccio" di cui alla sentenza sub 1) [...]».
Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Angelo Pasqualino, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Angelo Pasqualino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso