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Ordinanza — n. 2637/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against appellate court's continued offense sentencing reduction due to lack of detailed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2637/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reduce the sentence for continued offenses. The appellant argued for a specific sentencing adjustment, but the court found the original judgment's dosimetric assessment compliant with established jurisprudence regarding continued offenses. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning met the required standards for discretion and logical determination of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: In sentencing for continued offenses during execution, the judge must explicitly justify the base penalty and individual increases to ensure effective logical control, not merely respecting the triple limit.

Parole chiave

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continued offenses sentencing discretion appellate review penal reduction procedural admissibility adeguamento della pena gravità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
- è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania, in accoglimento della richiesta avanzata da Nicolò Zagame, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020
pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGAME NICOLO nato a CATANIA il 30/04/1994 avverso l'ordinanza del 24/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania, in accoglimento della richiesta avanzata da Nicolò Zagame, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, emesse dalla stessa Corte, rideterminava la pena irrogata al condannato in sette anni, nove mesi, dieci giorni di reclusione e 24.889,00 euro di multa.

Ritenuto che la rideterminazione della pena è rispettosa delle emergenze del caso concreto, dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che concorrevano nella quantificazione del trattamento sanzionatorio irrogato a Nicolo Zagame, il grado della colpa, le connotazioni delle condotte illecite e l'applicazione della recidiva, espressamente richiamate nel provvedimento impugnato. Ritenuto che tale giudizio dosimetrico è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «In tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01).

Ritenuto che tale orientamento ermeneutico, da ultimo, è stato ribadito dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicolò Zagame deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos