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Ordinanza — n. 2636/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison tribunal's rejection of early release due to disciplinary misconduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2636/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Paolo Zino inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Zino challenged the Milan Prison Tribunal's refusal of his early release request, citing a lack of comparison with the detainee's own justifications. The court ruled that the grievances were entirely factual and lacked legal merit, as the Tribunal correctly identified Zino's disciplinary offense of accepting money from other inmates as a valid reason to deny the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against prison surveillance tribunal decisions regarding early release are inadmissible if the grievances are merely factual disputes without legal violations or logical flaws in the original motivation.

Parole chiave

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prison surveillance appeal early release benefit disciplinary misconduct inadmissible appeal Cassazione Roma detention conduct legal fees order piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINO PAOLO nato a MANFREDONIA il 16/10/1969 avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da Paolo Zino - a mezzo dell'avv. Fabio Rizza - relative alla violazione di legge e vizio della motivazione, che sarebbero asseritannente riscontrabili nel provvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del 06/11/2023 del Magistrato di sorveglianza della medesima città, che aveva disatteso l'istanza di liberazione anticipata, relativamente al semestre che va dal 14/08/2022 al 13/02/2023 (viene posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva l'esistenza - a carico del condannato ed entro il suddetto arco temporale - di una condotta disciplinarmente rilevante, sanzionata con dieci giorni di esclusione dalle attività ricreative e sportive, per aver egli ricevuto denaro per altri detenuti, una volta ammesso al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 legge 26 luglio 1975 n. 354); ritenuto che le doglianze sussunte nell'atto di impugnazione siano interamente versate in fatto (si deduce, infatti, il mancato confronto con le giustificazioni addotte, a propria discolpa, dallo stesso detenuto) e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, che appare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia, appunto, sulla ritenuta gravità del sopra detto rilievo, valutato dai Giudici di sorveglianza quale fattore evocativo di una mancata adesione del condannato all'opera di rieducazione, posta a fondamento dell'invocato beneficio penitenziario ex art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha precisato non esser state chiarite le ragioni poste a fondamento della ricezione del denaro - da parte del condannato - ed ha aggiunto come tale condotta possa essere spiegata quale tentativo di acquisire una posizione di potere e supremazia, in ambito carcerario); considerato, inoltre, che le censure difensive sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà; ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,