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Ordinanza — n. 2632/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against probation revocation due to threatening behavior at police station.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2632/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Agim Zeneli inadmissible, upholding the Milan probation court's decision to revoke his community service. Zeneli argued for reinstatement, but the court found his threatening accusations against Carabinieri officers at a police station demonstrated a lack of compliance with treatment requirements. Consequently, the court ruled that the lower court correctly applied penitentiary law by prioritizing the condemned's conduct over procedural technicalities.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a probation revocation decision is inadmissible when the lower court's assessment of the condemned's threatening behavior and lack of treatment compliance is supported by solid evidence and consistent with established case law.

Parole chiave

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probation revocation community service threatening behavior penitentiary law inadmissible appeal treatment compliance Cassation Court semiprigionia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini
Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENELI AGIM nato il 04;07/1973 avverso l'ordinanza del 14/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso ad Agim Zeneli, con provvedimento dell'8 aprile 2024, decorrente dal 17 marzo 2025. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Milano valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che il 17 marzo 2025 Agim Zeneli, trovandosi all'interno della Stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo Lodigiano, alla presenza della moglie e del figlio, al quale era stato sequestrato un veicolo, accusava i militari di avergli rovinato la vita e assumendo nei loro confronti un atteggiamento intimidatorio, con il «rischio di degenerazione della situazione».

Ritenuto che tali conclusioni appaiono pienamente rispettose della giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio della condotta del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica delle misure alternative alla detenzione applicate e della loro efficacia rispetto al processo trattamentale intrapreso dal condannato (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01;

Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Agim Zeneli deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso