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Ordinanza — n. 2631/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds and request for factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2631/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Chunhua Chen inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Chen argued that the trial judge erred in refusing to unify two separate convictions under the continuity rule, claiming the crimes were geographically close and motivated by profit. The court rejected this, stating that the lower court's detailed factual analysis was logical and that re-examining these facts violates the principles of the appellate review system.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of factual arguments already thoroughly analyzed by the execution judge, as such requests are incompatible with the nature of the legitimacy trial.

Parole chiave

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continuity rule inadmissible appeal factual re-evaluation appellate review unity of facts court costs criminal procedure concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen.
Elena Augustin, deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 81 cod. pen.
pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena in composizione monocratica - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale Chunhua Chen aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena in composizione monocratica - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale Chunhua Chen aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 497-bis cod. pen
b) sentenza del Tribunale di Modena del 27/11/2020, passata in giudicato il 30/11/2022, per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso il 24/11/2015 a Concordia sulla Secchia.
art. 81 cod. pen
pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN CHUNHUA nato in CINA il 10/02/1965 avverso l'ordinanza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena in composizione monocratica - in funzione di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale Chunhua Chen aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., dei reati giudicati mediante due sentenze, ossia:

a) sentenza della Corte di appello di Firenze del 24/01/2019, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città del 15/09/2016, passata in giudicato il 18/12/2019, per i reati di cui agli artt. 73, 80 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2014 al 24 novembre 2015 in Prato, Zola Pedrosa, Calderara di Reno, Rovigo e Mirandola;

b) sentenza del Tribunale di Modena del 27/11/2020, passata in giudicato il 30/11/2022, per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso il 24/11/2015 a Concordia sulla Secchia.

2. Ricorre per cassazione Chunhua Chen, tramite l'avv. Elena Augustin, deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, laddove il Tribunale di Modena ha escluso il riconoscimento del vincolo della continuazione, senza considerare né l'assenza di qualsivoglia intervallo temporale fra i fatti, né la prossimità geografica esistente fra i luoghi di commissione dei reati, essendosi anche svalutato lo scopo unitario degli stessi, rappresentato sempre dalla ricerca dal guadagno.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta - dal giudice dell'esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui "ridiscussione" è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da tale tipologia di censura, non può che derivare la inammissibilità del proposto ricorso.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,