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Ordinanza — n. 2628/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific factual arguments regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2628/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessio Trobiani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Trobiani argued before the Rome Court of Appeal that the reduced sentence lacked motivation because the court failed to consider the absence of danger caused to the public, alongside other procedural defects. The court rejected these claims, ruling that the appeal was merely assertive and generic, failing to provide concrete arguments against the discretionary sentencing power exercised by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is generic and assertive, as challenges to the discretionary sentencing power of the court of first instance do not require a re-evaluation of facts already assessed.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic and assertive appeal sentencing discretion lack of motivation procedural penalty confisca di valori patrimoniali sanzione penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Michela Pascuzzi, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROBIANI ALESSIO nato a ROMA il 09/Ì0/1977 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta ad Alessio Trobiani, per i reati di cui agli artt. 56, 625, 625 n. 2 cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 - con la già ritenuta continuazione e le già concesse circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio dell'equivalenza, rispetto alle contestate aggravanti - nella misura di mesi sei di reclusione ed euro centosessanta di multa.

2. Avverso tale sentenza Alessio Trobiani, tramite l'avv. Michela Pascuzzi, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen., per mancanza della motivazione, conseguente al non esser stato preso in considerazione la inesistenza del pericolo cagionato alla p.o., oltre che per non esser stato adeguatamente valorizzato il corretto comportamento processuale serbato dall'imputato. La difesa ha anche depositato memoria, riportandosi alle argomentazioni già svolte in sede di impugnazione e ribadendone la fondatezza.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. Deve osservarsi, infatti, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentrata su elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell'auspicio di una valorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08