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Ordinanza — n. 2626/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding non-punishment due to minor offense and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2626/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Alessandro Tracogna inadmissible. The lower court had convicted Tracogna of violating special surveillance residence obligations, applying non-punishment due to the minor nature of the offense and excluding generic mitigating circumstances based on his prior criminal record. The Court upheld this reasoning, stating that the trial court's factual assessment on these points was non-appealable in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The trial court's motivation regarding the exclusion of non-punishment for minor offenses and generic mitigating circumstances is non-appealable in cassation if it is non-contradictory and adequately accounts for the relevant elements.

Parole chiave

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non-punishment minor offense generic mitigating circumstances special surveillance residence cassation inadmissibility factual assessment review condizioni della detenzione preventiva restrizione di libertà diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Giampaolo Balzarelli, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 14/10/2022, che aveva dichiarato Alessandro Tracogna colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez.
art. 133 cod. pen
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRACOGNA ALESSANDRO nato a ROMA il 11/06/1975 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 14/10/2022, che aveva dichiarato Alessandro Tracogna colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto, come da decreto del 21/01/2019 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.

2. Avverso tale sentenza Alessandro Tracogna, tramite il difensore avv. Giampaolo Balzarelli, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., riguardo agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, 62-bis e 131-bis cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., quanto al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della natura non episodica della condotta tenuta dal soggetto, peraltro pregiudicato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, rv. 271269); nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente - ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche - il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato, nonché all'assenza di elementi favorevolmente valutabili.

Ne deriva come anche tale profilo di censura, sussunta nell'unico motivo di doglianza, debba essere dichiarata manifestamente infondata.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 0