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Ordinanza — n. 2625/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal possession of explosives due to lack of evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2625/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Amaranto Casciani's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegal possession of explosives. The defense argued for a new trial based on unmotivated sentencing and requested an expert analysis to reclassify the seized materials. The court rejected these claims, noting that the initial investigation clearly pointed to guilt and that emergency measures precluded the requested expert examination.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's decision is based on clear evidence and the requested expert examination is unnecessary given the established facts and the gravity of the offense.

Parole chiave

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illegal possession explosives inadmissible appeal emergency measures expert examination sentencing mitigation esplosivi e articoli pirotecnici sostanze pericolose violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 678 cod. pen
Ritenuto che le emergenze probatorie non consentivano, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l'esperimento di una perizia - invocata dalla difesa del ricorrente - finalizzata a verificare la natura del materiale esplosivo e a riqualificare la fattispecie contestata all'imputato ex art. 678 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018
pen., in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv.
Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013
Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013, Persello, Rv.
Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIANI AMARANTO nato a RIETI il 10/09/1955 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui Amaranto Casciani era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895, commesso a Rieti il 25 luglio 2018. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in tre doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Roma, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalla Squadra Mobile di Rieti, che rinveniva 26 scatoloni contenenti esplosivi pirotecnici di categoria F4-F3-IV, su cui era apposta la scritta "x Amaranto", risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di Amaranto Casciani. Ritenuto che le emergenze probatorie non consentivano, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, l'esperimento di una perizia - invocata dalla difesa del ricorrente - finalizzata a verificare la natura del materiale esplosivo e a riqualificare la fattispecie contestata all'imputato ex art. 678 cod. pen., in linea con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01;

Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013, Persello, Rv. 257344 - 01). Ritenuto che l'elevato disvalore della condotta illecita di Casciani, che veniva correlato all'ingente quantitativo di materiale pirotecnico sequestrato dalla Squadra Mobile di Rieti, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Amaranto Casciani deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dell fig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così