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Ordinanza — n. 2624/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation and unchallenged evidence of police order violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2624/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of demonstrated reasoning flaws in the lower court's decision. The appellant, Albion Gajraku, challenged a two-month arrest sentence for violating a mandatory police order, arguing the trial court failed to properly motivate its findings. The court rejected this claim because the evidence conclusively proved the violation and the lower court correctly assessed the appellant's social danger based on prior police records.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal for lack of motivation is inadmissible when the contested decision is based on clear and unchallenged evidence that renders the factual findings evident and the legal assessment logically sound.

Parole chiave

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lack of motivation appeal mandatory police order violation social danger assessment procedural inadmissibility Cassation review standards violazione grave delle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAJRAKU ALBION (CUI 058ECEF) nato il 16/02/2000 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Trieste confermava la decisione impugnata, con cui Albion Gajraku era stato condannato alla pena di due mesi di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Trieste 1'8 novembre 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Trieste, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Albion Gajraku, non potendosi dubitare dell'inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Trieste il 3 ottobre 2020, essendo stato l'imputato controllato dai Carabinieri della Compagnia di Trieste mentre si trovava nella Via del Bosco di Trieste. Ritenuto che la Corte territoriale evidenziava che la pericolosità sociale di Albion Gajraku doveva ritenersi dimostrata dai suoi numerosi precedenti di polizia, che venivano correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, che non consentivano di rivalutare il giudizio negativo formulato nei confronti dell'imputato dal Questore di Pescara (Sez.

F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Albion Gajraku deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis