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Ordinanza — n. 2623/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to heterogeneous offenses failing to meet continuity of crime requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2623/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Arcangelo Roberti inadmissible regarding his request for the continuity of crime bond. The court found that Roberti's convicted offenses were heterogeneous and lacked the criminal preordination required by Articles 81 of the Penal Code and 671 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court distinguished these facts from recidivism or habitual crime, ruling that the continuity doctrine does not apply to such disparate conduct.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The continuity of crime requires homogeneous offenses pre-ordered to a criminal program; heterogeneous acts separated by significant time gaps constitute recidivism or habitual crime, not continuity.

Parole chiave

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continuity of crime criminal preordination heterogeneous offenses recidivism distinction habitual crime inadmissible appeal Article 81 Penal Code reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo respingeva la richiesta avanzata da Arcangelo Roberti, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTI ARCANGELO nato a PALERMO il 12/07/1974 avverso l'ordinanza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo respingeva la richiesta avanzata da Arcangelo Roberti, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-4 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi richiamare, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Palermo nel provvedimento impugnato, la «eterogeneità delle condotte per le quali Roberti è stato condannato [...], oltre al significativo stacco temporale tra i reati giudicati con le diverse sentenze [...]».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Arcangelo Roberti, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Arcangelo Roberti deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso