Cassation court dismisses appeal against expulsion fine for failing to obtain permission to stay pending other criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Yassine Mizaui inadmissible, upholding the lower court's conviction for a fine of 15,100 euros. The court found that investigative actions were clearly unfavorable to the defendant and that his presence in Italy was unjustified without explicit permission to remain pending other criminal proceedings. Consequently, the court rejected the request for generic mitigating circumstances due to the defendant's high-level illegal conduct and prior non-compliance with expulsion orders.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 17, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274: The court must reject appeals where the defendant remains in Italy without authorization despite pending criminal proceedings and exhibits a high level of illegality, precluding the application of generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIZAUI YASSINE (CUI 004FXFK2) nato il 07/08/1991 avverso la sentenza del 10/06/2025 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, articolato in tre doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Bergamo condannava Yassine Mizaui alla pena di 15.100,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5- quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso a Seriate il 24 ottobre 2022. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Seriate - su cui riferiva il car. Salvatore Titone - erano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di Yassine Mizaui, che risultava inottemperante al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Pavia 111 ottobre 2022.
Ritenuto, inoltre, che la pendenza di ulteriori procedimenti penali non giustificava, ex se, la permanenza nel territorio italiano di Mizaui, non avendo il condannato formulato espressa autorizzazione a permanere nel nostro Paese, per esercitare le sue legittime prerogative difensive, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.). Ritenuto, infine, che l'elevato disvalore della condotta illecita di Yassine Mizaui, che risultava gravato da altre pendenze processuali e si era già reso inottemperante a un precedente ordine di espulsione, non consentivano di ritenere i fatti di reato connotati da particolare tenuità - rilevante ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - e di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Yassine Mizaui deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis