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Ordinanza — n. 2621/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because offenses were not homogeneous and lacked criminal preordination for continuation bond.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2621/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonina Vitale inadmissible regarding her request for the continuation bond. The lower court found the alleged offenses were not homogeneous and lacked the criminal preordination required by law, citing the significant time gaps between acts. Consequently, the court ruled that the defendant's pattern of crime did not fit the legal definition of continuation.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The continuation bond requires homogeneous offenses demonstrating criminal preordination; isolated acts with long intervals and varying legal classifications do not satisfy this requirement.

Parole chiave

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continuation bond criminal preordination homogeneous offenses recidivism habitual crime reiterazione di reati penali criminalità persistente concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo respingeva la richiesta avanzata da Antonina Vitale, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ANTONINA nato a PALERMO il 15/10/1962 avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo respingeva la richiesta avanzata da Antonina Vitale, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi richiamare, in linea con quanto correttamente affermato dal Tribunale di Palermo, la «natura di tali condotte, consistenti in singoli fatti non implicanti all'evidenza alcuna significativa programmazione [...] ed il considerevole arco temporale tra le condotte oggetto delle due condanne ».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Antonina Vitale, che, tra l'altro, risultava gravata da altri precedenti penali, alcuni dei quali di particolare gravità, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01;

Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonina Vitale deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis