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Ordinanza — n. 2620/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order regarding sentence reduction based on unconstitutional legislative provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2620/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recalculate a sentence based on a Constitutional Court ruling. The applicant argued that the execution judge failed to hold a contradictory proceeding and ignored the disproportionate nature of the penalty, despite the law's unconstitutionality. The court ruled that the Constitutional Court decision was already in force at the time of sentencing, allowing the original judge to apply the relevant code provisions, and thus any objections to the penalty quantification should have been raised during the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: When a Constitutional Court declaration of unconstitutionality is already in force at the time of sentencing, the conviction judge may apply the relevant code provisions, and subsequent requests for sentence recalculation are inadmissible if not raised during the appeal.

Parole chiave

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execution order appeal sentence recalculation Constitutional Court ruling penal code application inadmissible appeal proporzionalità della pena adeguamento della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 2 cod. pen.
la citata sentenza della Corte Costituzionale, in quanto già da tempo pubblicata in Gazzetta Ufficiale, produceva i suoi effetti e pertanto il giudice della cognizione avrebbe potuto fare applicazione dei criteri previsti dall'art. 2 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 2 cod. pen
la citata sentenza della Corte Costituzionale, in quanto già da tempo pubblicata in Gazzetta Ufficiale, produceva i suoi effetti e pertanto il giudice della cognizione avrebbe potuto fare applicazione dei criteri previsti dall'art. 2 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL DALTOUNI WALID EL SAYED ABDELAZIM nato il 01/01/1984 avverso l'ordinanza del 29/07/2025 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica — in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di El Daltouni Walid El Sayed Abdelazim, con la quale si chiedeva la rideterminazione della pena inflitta a quest'ultimo, con la sentenza del medesimo Tribunale del 22/10/2021, irrevocabile il 14/12/2021; la richiesta si fondava sull'applicazione di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vides ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

2. Avverso l'ordinanza reiettiva l'interessato, tramite l'avv. Silvana Bianchi, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, rilevando in particolare che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere nel contraddittorio fra le parti e avrebbe dovuto considerare la natura sproporzionata della pena inflitta, sebbene rientrante nella cornice sanzionatoria conseguente alla suddetta declaratoria di incostituzionalità.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero, l'ordinanza impugnata spiega che «...al momento della condanna ... la citata sentenza della Corte Costituzionale, in quanto già da tempo pubblicata in Gazzetta Ufficiale, produceva i suoi effetti e pertanto il giudice della cognizione avrebbe potuto fare applicazione dei criteri previsti dall'art. 2 cod. pen. la pena comminata è comunque ricompresa nella forbice edittale prevista ... eventuali doglianze sulla quantificazione della pena dovevano essere fatte valere con l'appello». A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste — in modo aspecifico e assertivo - su una rideterminazione di pena che non è dovuta, lamentando la sussistenza dei vizi di violazione di legge e di carenza motivazionale, che sono palesemente inesistenti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 gen