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Ordinanza — n. 2618/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction, rejecting generic mitigation due to high disvalue and prior expulsion orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2618/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and refusal of generic mitigation. The defendant, Moukil El Mehdi, had previously failed to regularize his status and ignored an expulsion order, demonstrating a clear intent not to integrate into Italian society. The court ruled that these aggravating circumstances rendered the offense too serious to qualify for leniency under the relevant statute, necessitating the full penalty.

Regesto Legislator

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Art. 34 d.lgs. 274/2000; Art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998: Generic mitigation is denied when the criminal conduct exhibits high disvalue due to a history of non-compliance with expulsion orders and failure to regularize residence.

Parole chiave

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generic mitigation denial high disvalue offense expulsion order violation theft conviction appeal immigration status regularization false indicazioni su attività commerciali uso di false generalità contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d.lgs. 274/2000
Art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
Esaminato il ricorso, articolato in due doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Milano condannava El Mehdi Moukil alla pena di 8.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci
274 - e di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv.
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUKIL EL MEHDI nato il 04/04/1992 avverso la sentenza del 23/06/2025 del GIUDICE DI PACE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, articolato in due doglianze, proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Milano condannava El Mehdi Moukil alla pena di 8.000,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ritenuto che le verifiche eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine, che sorprendevano Moukil mentre era intento a sottrarre merci da un esercizio commerciale, erano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, che risultava inottemperante all'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Milano il 30 novembre 2022.

Ritenuto che, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, in altre sei occasioni l'imputato aveva fornito generalità diverse dalle sue e non aveva mai tentato di regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano, manifestando «in tal modo una volontà contraria a quella di volersi integrare nel Paese ospite [...]». Ritenuto che l'elevato disvalore della condotta illecita di El Mehdi Moukil, che risultava gravato da altre pendenze processuali e si era già reso inottemperante a un precedente ordine di espulsione, non consentivano di ritenere i fatti di reato ascrittigli connotati da particolare tenuità - rilevante ex art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - e di ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;

Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da El Mehdi Moukil deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso