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Ordinanza — n. 2616/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for failure to pay court-ordered bail deposit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2616/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Carmine Giuseppe Leone for failing to pay a court-ordered bail deposit. The appellant argued the judgment lacked sufficient reasoning regarding the assessment of his liability, but the court found the evidence proved his illegal conduct. The decision rests on the unproven claim of financial incapacity and the appellant's failure to utilize statutory mechanisms for delaying payment.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on liability is logically sound and the evidence proves the illegal omission, especially when the appellant fails to demonstrate financial incapacity or utilize statutory relief mechanisms.

Parole chiave

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failure to pay bail court-ordered deposit inadmissible appeal financial incapacity procedural logic Cassazione ordinanza omission of payment pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Carmine Giuseppe Leone era stato condannato alla pena di quattro mesi, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.gs.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE CARMINE GIUSEPPE nato a STIGLIANO il 16/09/1989 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Carmine Giuseppe Leone era stato condannato alla pena di quattro mesi, per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.gs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Bari il 4 dicembre 2019. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo della formulazione del giudizio di responsabilità dell'imputato, che risulta effettato dalla Corte di appello di Bari nei rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio impone di ritenere provata la condotta illecita ascritta a Leone, che, senza alcun giustificato motivo, ometteva di ottemperare all'ordine emesso dal Presidente del Tribunale di Bari il 10 luglio 2019, con cui veniva imposto al condannato il versamento di una cauzione dell'importo di 1.000,00 euro alla Cassa delle ammende entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica. Ritenuto che non risulta che Leone avesse mai attivato gli strumenti, previsti dall'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, finalizzati a richiedere una dilazione o una riduzione del pagamento della cauzione impostagli, limitandosi a non adempiere alle prescrizioni del Tribunale di Bari, salvo «poi allegare una incapienza patrimoniale tra l'altro assolutamente indimostrata».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Carmine Giuseppe Leone deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis