Cassation dismisses appeals on plea bargaining in second instance for lack of personal consent grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Clemente Paolillo Clemente, Antonio Barbieri, and Giuseppe Santonastaso inadmissible. The appellants sought to challenge a second-instance plea bargaining agreement, but the court held that such appeals are only permissible regarding the personal will to accept the deal, the prosecutor's consent, or the content of the ruling. Consequently, the court rejected the arguments based on the extension of the agreement to co-defendants and ordered the appellants to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against second-instance plea bargaining are strictly limited to grounds concerning the personal will to accept the agreement, the prosecutor's consent, or the ruling's content, excluding any extension to co-defendants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CLEMENTE PAOLILLO SALVATORE nato a SALERNO il 10/01/1984 BARBIERI ANTONIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 06/11/2000 SANTONASTASO GIUSEPPE nato a CASERTA il 08/09/2004 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminati gli atti, i ricorsi e il provvedimento impugnato (sentenza della Corte di appello di Salerno indicata in epigrafe, relativa alla decisione assunta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore in data 13/09/2023); rilevato anzitutto che - a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017 - rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui - in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; osservato che il ricorso di Salvatore Paolillo Clemente, proposto a mezzo dell'avv.
Bonaventura Carrara, non rientra fra i casi appena elencati, così divenendo inammissibile; rilevato che sono inammissibili anche i ricorsi di Antonio Barbieri e Giuseppe Santonastaso - proposti con il patrocinio dell'avv. Francesco Russo - che invocano l'effetto estensivo dell'impugnazione, dovendosi condividere il principio di diritto fissato da Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684 - 01, a mente della quale: «La definizione del giudizio di appello con richiesta dell'imputato a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non comporta l'effetto estensivo dell'accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso, atteso che la decisione che si fonda sull'accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l'opzione per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale "esclusivamente personale"»; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi debba conseguire - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 0