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Ordinanza — n. 2610/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for armed resistance to police control and possession of a loaded firearm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2610/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Silvestro Piccirillo inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his two-year prison sentence and fine. Piccirillo was convicted for attempting to evade a police check on a motorbike while carrying a loaded firearm found on him. The court rejected his mitigating arguments, noting that the evidence was univocally unfavorable and the facts did not warrant any leniency.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on facts and law is impeccable and excludes the need for further evaluation of the contested grievances.

Parole chiave

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inadmissible appeal armed resistance police control evasion loaded firearm possession mitigating circumstances rejection porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIRILLO SILVESTRO nato a NAPOLI il 02/05/2000 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con la quale Silvestro Piccirillo era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi a), b) e c), accertati a Napoli il 26 maggio 2022. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti dalla Squadra Mobile di Napoli alle ore 0.25 del 26 maggio 2022 - eseguiti all'esito dell'inseguimento dell'imputato, che aveva cercato di sottrarsi a un controllo di polizia eseguito nella Via Tarsia di Napoli, mentre procedeva a bordo di un motoveicolo -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato. Ritenuto che Piccirillo non forniva alcuna giustificazione al possesso della pistola Bernardelli Gardone Val Trompia calibro 7, recante matricola abrasa, caricata con quattro proiettili, che gli era stata trovata dopo avere tentato di sottrarsi al controllo di polizia eseguito nei suoi confronti dalla Squadra Mobile di Napoli la notte del 26 maggio 2022.

Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Piccirillo discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati - che non consentiva di attenuare la pena irrogata all'imputato - e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna ulteriore valutazione, la fondatezza della doglianza in questione, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita del ricorrente la mitigazione invocata dalla difesa del ricorrente.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Silvestro Piccirillo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellffl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec