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Ordinanza — n. 2608/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived appeal grounds and specific recidiva criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2608/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of facts and the exclusion of recidiva, but the Court found the appeal grounds specific and lacking in detail. Furthermore, the Court held that arguments regarding criminal responsibility were waived during the appellate proceedings and thus could not be raised again.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Waiver of appeal grounds precludes their reiteration in cassation, and specific criticisms of sentencing reasoning without new elements constitute inadmissible appeals.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds inadmissible cassation appeal specificity of criticism recidiva exclusion judicial waiver effect recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto: - i motivi inerenti alla penale responsabilità, essendo stati oggetto di rinuncia nel corso del giudizio di appello, non possono più essere proposti in sede di legittimità (si veda Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTOLA ALESSANDRO nato a NAPOLI il 10/09/1987 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla Corte di appello di Napoli, che - previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio della equivalenza, rispetto alla contestata recidiva - ha rideterminato in mesi otto di reclusione la pena inflitta ad Alessandro Ciotola, in relazione al reato di cui all'art. 75 comma 2 d.lgs. 06 settembre 2011, n 159; Rilevato che - avverso tale sentenza - Alessandro Ciotola ricorre per cassazione tramite il difensore avv. Carmine Di Somma, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, quanto alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti contestati, ovvero in ordine alla omessa emissione di sentenza di non doversi procedere e, infine, lamentando non essersi proceduto alla esclusione della contestata recidiva;

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto: - i motivi inerenti alla penale responsabilità, essendo stati oggetto di rinuncia nel corso del giudizio di appello, non possono più essere proposti in sede di legittimità (si veda Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01, a mente della quale: «La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi»); - la critica inerente al riconoscimento della recidiva è proposta per motivi aspecifici, dunque non consentiti, atteso che la difesa non spiega compiutamente le ragioni della auspicata elisione.

Invero, senza dubbio dettagliata ed esaustiva risulta la motivazione della sentenza impugnata, in ordine all'impossibilità di escludere la recidiva contestata considerata dal primo Giudice. Rileva al riguardo la Corte territoriale che essa: "appare giustificata dalla molteplicità e dalla specificità dei precedenti penali dell'imputato, anche recenti ... indubbiamente indicativi, unitamente al nuovo delitto commesso, di una rilevante capacità a delinquere del prevenuto e di una evidente pericolosità sociale, apprezzabile anche in termini di insofferenza alle prescrizioni imposte ed intolleranza nei confronti delle Autorià preposte ..."; \,0 Ritenuto che, a fronte di dette argomentazioni - scevre da vizi logici e giuridici - il ricorrente insiste, in maniera aspecifica, sugli stessi rilievi svolti in appello, con i quali la Corte territoriale risulta essersi ampiamente confrontata, in tal modo finendo per sollecitare una mera rivalutazione di elementi fattuali, ossia il compimento di una operazione valutativa che, in questa sede, non è consentita;

Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso