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Ordinanza — n. 2607/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against driving without license conviction due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2607/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Clemente Di Crescenzo inadmissible, upholding his six-month prison sentence for driving without a license. The lower court confirmed that investigative evidence clearly showed the defendant was operating a vehicle without a valid permit revoked in 2011. The court rejected the defense's request for leniency based on minor offense status, citing consistent jurisprudence regarding the severity of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 131-bis cod. pen.: The court holds that appeals challenging the substantive assessment of minor offenses or sentencing mitigation must be examined on procedural grounds if the lower court's factual findings are supported by unambiguous evidence.

Parole chiave

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driving without license procedural inadmissibility sentencing mitigation minor offense status Cassation appeal guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione violazione semplice della LCStr

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui Clemente Di Crescenzo era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 73 d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di Clemente Di Crescenzo e le circostanze con cui la stessa si era concretizzata non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di Clemente Di Crescenzo e le circostanze con cui la stessa si era concretizzata non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CRESCENZO CLEMENTE nato a MADDALONI il 19/10/1976 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui Clemente Di Crescenzo era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Maddaloni il 21 novembre 2021. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due, correlate, doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine - che consentivano di accertare che Di Crescenzo era alla guida di un'autovettura Smart Fortwo targata FM414RF, senza essere in possesso di patente di guida, revocatagli dal Prefetto di Caserta il 12 agosto 2011 - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato. Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di Clemente Di Crescenzo e le circostanze con cui la stessa si era concretizzata non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Clemente Di Crescenzo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso