Cassation appeal dismissed as inadmissible due to mere complaints lacking specific legal critique of the trial court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ambrosa Roland inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Roland challenged the lower court's rejection of his request for a social service trial period, arguing that all legal conditions were met and the reasoning was illogical despite positive prison updates. The Court found the appeal constituted mere complaints about facts rather than a specific critique of the trial judge's discretionary reasoning regarding the lack of critical revision by the prisoner.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be based on specific legal critiques of the lower court's reasoning; mere complaints regarding facts or illogicality without attacking the legal basis render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSA ROLAND nato il 08/03/1989 avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da Roland Ambrosa, soggetto in espiazione della pena complessiva di anni undici, mesi due e giorni venti di reclusione, con fine pena fissato al 21/03/2027.
2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. Guido Galletti, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, essendo stata disattesa la richiesta di misura alternativa, pur a fronte della sussistenza di tutte le condizioni di legge, oltre che illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza - nonostante un aggiornamento positivo, con accertamento dell'avvenuta revisione critica, secondo l'equipe del carcere - ha ritenuto che la misura alternativa invocata dovesse necessariamente essere preceduta da una esperienza premiale.
3. Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921- 01), ha sottolineato come - attraverso la lettura della relazione di sintesi aggiornata - possa evincersi il mancato avvio, ad opera dei condannato, di un processo di revisione critica di quanto compiuto, visto che il soggetto si ostina nella negazione dei fatti commessi.
Si è pertanto ritenuto non possibile, allo stato, formulare una prognosi tranquillizzante - in prospettiva risocializzante - circa la sua futura condotta di vita (trattasi di impostazione aderente al principio della gradualità trattamentale, espresso, fra tante, da Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 - 01). Tale struttura motivazionale è lineare, esaustiva e del tutto logica, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; essa, poi, non è efficacemente aggredita dalle aspecifiche e reiterative argomentazioni difensive.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 0