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Ordinanza — n. 2605/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation in supervision proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2605/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant social service placement, arguing the trial judge erred in assessing his conduct and rehabilitation efforts. The Court rejected this, ruling that the appeal was baseless, too vague, and improperly sought a factual re-evaluation, which is not permitted in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 47 Ord. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, specific, or seeks a re-evaluation of factual elements, as the Court of Cassation reviews only legal issues, not the factual assessment of the supervision judge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility supervision proceedings factual re-evaluation social service placement manifestly unfounded appeal riduzione della pena precedenti penali rilevanti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Antonio Bernardo, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 47 Ord. pen.
pen., in relazione all'art. 47 Ord. pen., per errata valutazione degli elementi emersi (con specifico riferimento alla condotta tenuta dal condannato, alla sua partecipazione a corsi specifici di formazione ed all'ormai avvenuta rescissione dei legami con l'ambiente criminale di provenienza).
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASLLIAJ DAVID (CUI 063TW5U) nato il 16/04/1994 avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha disatteso l'istanza di affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, presentata da David Fasilliaj, detenuto con fine pena fissato al 10/03/2027, in espiazione di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, inflittagli per i reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. Antonio Bernardo, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 Ord. pen., per errata valutazione degli elementi emersi (con specifico riferimento alla condotta tenuta dal condannato, alla sua partecipazione a corsi specifici di formazione ed all'ormai avvenuta rescissione dei legami con l'ambiente criminale di provenienza).

3. Il ricorso è inammissibile, essendo esso manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad ottenere una mera rivalutazione di elementi fattuali, ossia volto al compimento di una operazione valutativa non consentita nell'ambito del giudizio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, contrariamente alle deduzioni difensive, risulta aver adeguatamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, giungendo a formulare un giudizio completo e lineare, circa la personalità del condannato e quanto alla concedibilità dell'invocato beneficio.

4. A fronte delle argomentazioni contenute nell'avversata decisione, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, espresse con motivazione ampia e coerente, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati, invocando una rivalutazione dei presupposti della concessione della auspicata misura, nonché lamentando genericamente la sussistenza dei presupposti applicativi della stessa.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 ge