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Ordinanza — n. 2604/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded arguments regarding the unity of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2604/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court erred in refusing to unify multiple robbery convictions under the continuity principle, claiming the facts shared structural identity. The court rejected this, noting that the execution judge had already thoroughly analyzed the criminal acts and their execution methods, making a re-evaluation incompatible with the appellate review's function.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 671 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court cannot re-evaluate the factual analysis already conducted by the execution judge on the unity of crimes.

Parole chiave

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unity of crimes continuity principle inadmissible appeal manifestly unfounded execution judge analysis domanda d'asilo di cittadino etiope inchiesta per reati di droga mandato d'arresto

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Gianluca Visca, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 671 cod. proc. pen.
pen., per erronea applicazione dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
pen., per erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ABDELRAHNAN AHMED MOHAMED ELMEKAWY nato in EGITTO il 22/10/2003 avverso l'ordinanza del 16/07/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINO; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'istanza a mezzo della quale Mohamed Abdelrahnan Ahmed Mohamed Elmekawy aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., dei plurimi reati di rapina, commessi in Torino nell'anno 2023 e giudicati mediante due sentenze (sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 17/10/2023, parzialmente riformata dalla Corte di appello e passata in giudicato il 12/06/2024; sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 02/05/2024, confermata dalla Corte di appello e passata in giudicato in data 07/03/2025).

2. Ricorre per cassazione l'interessato, tramite il difensore avv. Gianluca Visca, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione, laddove il Giudice dell'esecuzione ha escluso il riconoscimento del vincolo della continuazione, non considerando l'identità strutturale ravvisabile tra i fatti, commessi nello stesso contesto territoriale e in tempi tra loro ravvicinati.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta - ad opera del giudice dell'esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui "ridiscussione" è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità; da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delifitricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i iti ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08