Personal appeal by defendant without counsel dismissed as inadmissible under new 2017 procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Raffaele Perfetto inadmissible de plano. The procedural outcome relied on the fact that both the notification of the contested order and the appeal itself occurred after August 4, 2017, when the law requiring defense counsel for appeals was enacted. The court ruled that because the appellant attempted to file the appeal personally without a registered defense attorney, the act violated mandatory statutory requirements and was therefore void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/07/1971 avverso l'ordinanza del 01/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Raffaele Perfetto il 12 settembre 2025. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Perfetto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 genna