Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2603/2026 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by defendant without counsel dismissed as inadmissible under new 2017 procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2603/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Raffaele Perfetto inadmissible de plano. The procedural outcome relied on the fact that both the notification of the contested order and the appeal itself occurred after August 4, 2017, when the law requiring defense counsel for appeals was enacted. The court ruled that because the appellant attempted to file the appeal personally without a registered defense attorney, the act violated mandatory statutory requirements and was therefore void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
personal appeal inadmissibility defense counsel mandatory requirement Law 103/2017 procedural reform Cassazione special roll registration de plano inadmissibility declaration perenzione dell'istanza di revisione diritto di ottenere una decisione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law 23 June 2017, No. 103

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/07/1971 avverso l'ordinanza del 01/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Raffaele Perfetto il 12 settembre 2025. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Perfetto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 genna