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Ordinanza — n. 2600/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for continuance bond due to lack of criminal preordination between distinct offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2600/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Matteo Primiceri inadmissible against the GIP's refusal to recognize a continuance bond. Primiceri argued his repeated offenses demonstrated a criminal program, but the court found the crimes were too temporally distant to constitute preordination. The decision distinguishes continuance from recidivism, ruling that different sanction types require different legal justifications.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The institution of continuance requires a preordination of crimes toward a criminal life program, which is absent when offenses are separated by significant time and differ in legal characterization from recidivism or habitual delinquency.

Parole chiave

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continanza del reato preordinazione criminosa recidiva abitualità vincolo della continuazione omogeneità dei reati distanza temporale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi respingeva la richiesta avanzata da Matteo Primiceri, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIMICERI MATTEO nato a MESAGNE il 18/09/1995 avverso l'ordinanza del 07/08/2025 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi respingeva la richiesta avanzata da Matteo Primiceri, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato, emesse dallo stesso Tribunale. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva l'esistenza del vincolo della continuazione non risultavano tra loro omogenee e non potevano ricondursi, nemmeno astrattamente, a una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con quanto correttamente affermato dal Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Brindisi, che le fattispecie in esame «pur risultando in parte della stessa specie [...] e commessi nello stesso luogo [...]» venivano posti in essere a una «significativa distanza temporale tra loro [...]».

Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Matteo Primiceri, venendo sanzionata da fattispecie di reato differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Matteo Primiceri deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso