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Ordinanza — n. 2599/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of concrete interest regarding procedural notice to absent defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2599/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Guido Dappio's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Dappio challenged a favorable probation order because the defense lawyer was not notified of a rescheduled hearing date due to a legitimate absence. The court ruled that the appellant failed to demonstrate a concrete practical interest in correcting this formal procedural defect, as the original decision was already beneficial to him.

Regesto Legislator

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Art. 568 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.: The requirement of concrete interest for admissibility excludes appeals based solely on theoretical formal errors when the underlying decision is favorable to the appellant.

Parole chiave

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concrete interest requirement procedural notice defect favorable decision appeal defense counsel absence cassation inadmissibility censure procedurali motivi di cassazione interesse ad agire

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, dovendosi ricordare che l'interesse ad impugnare - previsto in linea generale dall'art. 568 comma 4 cod.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Fabio Rocco, deducendo unicamente il vizio di violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 111 Cost.
Art. 178 cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 111 Cost
b), in relazione agli artt. 111 Cost., 178 e 179 cod.
art. 568 comma 4 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, dovendosi ricordare che l'interesse ad impugnare - previsto in linea generale dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, Lettorri
Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte
263538 - 01; così anche Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAPPIO GUIDO nato a ROMA il 26/08/1957 avverso l'ordinanza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha concesso a Guido Dappio - soggetto in espiazione della pena di anni tre di reclusione, inflittagli per il reato di bancarotta fraudolenta, posto in essere il 21/06/2017 - la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Ricorre per cassazione Guido Dappio, a mezzo dell'avv. Fabio Rocco, deducendo unicamente il vizio di violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b), in relazione agli artt. 111 Cost., 178 e 179 cod. proc. pen., per mancato avviso al difensore stesso - restato assente alla prima udienza a causa di un legittimo impedimento - della data fissata per la celebrazione della successiva udienza.

3. Il ricorso è inammissibile, dovendosi ricordare che l'interesse ad impugnare - previsto in linea generale dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen. - non coincide con la mera pretesa, di natura solo teorica e formale, alla asserita esattezza giuridica della decisione, laddove manchino riflessi in punto di utilità concreta per il proponente; ciò in quanto l'impugnazione deve essere sempre finalizzata al conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile all'impugnante (Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, dep. 2015, Letorri, Rv. 263538 - 01; così anche Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 - 01, a mente della quale:

«L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante»). Nel caso di specie, invece, il ricorrente non chiarisce quale sia - a fronte di un provvedimento di natura favorevole - il concreto interesse a dedurre l'omesso avviso riguardante la data del rinvio.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 g