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Ordinanza — n. 2598/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation violation conviction due to lack of alternative factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2598/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared Francesco Letto's appeal inadmissible, upholding his two-month arrest sentence for violating probation conditions. Evidence showed Letto admitted to violations, including a specific incident where he went to a supermarket, making an alternative factual reconstruction impossible. Consequently, the court rejected the request for a new trial on guilt and ordered Letto to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011; When the evidentiary record objectively excludes an alternative reconstruction of facts, an appeal challenging the conviction on procedural grounds must be declared inadmissible.

Parole chiave

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probation violation admission of guilt evidentiary record alternative reconstruction inadmissible appeal Cassa delle ammende procedural review indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, con cui Francesco letto era stato condannato alla pena di due mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018
159 del 2011 (tra le altre, Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv.
Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009
Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IETTO FRANCESCO nato a CARERI il 03/03/1963 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino confermava la decisione impugnata, con cui Francesco letto era stato condannato alla pena di due mesi di arresto, per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato ad Alessandria il 25 giugno 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di letto, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di Francesco letto, che, peraltro, ammetteva le sue responsabilità, affermando: «Ammetto la violazione ma sono uscito di casa per andare al supermercato Eurospin. Altre volte ho violato le misure e sono stato trovato al bar con soggetti pregiudicati, ma questa volta sono andato solo al supermercato». Ritenuto che il compendio probatorio appariva oggettivamente incompatibile con una ricostruzione alternativa a quella posta a fondamento del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di Francesco letto, ai sensi dell'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 (tra le altre, Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 - 01;

Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01) Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco letto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci