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Ordinanza — n. 2597/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal possession of a firearm replica, rejecting mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2597/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Samuel Eros Maggio inadmissible, upholding his conviction for illegally possessing a firearm replica. The lower court confirmed that Maggio violated an oral order prohibiting him from holding weapons, as he was found with a Colt 1911 reproduction. The court rejected the defense's request for lenient sentencing, noting the high social danger of the offense and the lack of mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 131-bis cod. pen.: The possession of a firearm replica constitutes a serious offense where the specific circumstances preclude the application of mitigated sentencing provisions.

Parole chiave

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illegal possession of firearm replica oral administrative order violation mitigation of penalty rejection social danger assessment Cassation inadmissibility ruling porto abusivo di armi rinuncia al dibattimento orale infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, con cui Samuel Eros Maggio era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di Samuel Eros Maggio e le circostanze con cui la stessa si era concretizzata non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata nel giudizio di appello e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa, rilevante ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di Samuel Eros Maggio e le circostanze con cui la stessa si era concretizzata non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata nel giudizio di appello e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa, rilevante ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016
pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO SAMUEL EROS nato a RIMINI il 06/06/1990 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, con cui Samuel Eros Maggio era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Rimini il 2 dicembre 2022. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche eseguite nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Questura di Rimini - che consentivano di accertare che Maggio aveva violato l'avviso orale emesso dal Questore di Rimini il 17 maggio 2022, che gli vietava di detenere, per qualsiasi ragione, armi o riproduzioni di esse - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, che veniva trovato in possesso di una pistola a salve, costituente la riproduzione di una pistola semiautomatica Colt 1911.

Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di Samuel Eros Maggio e le circostanze con cui la stessa si era concretizzata non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata nel giudizio di appello e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa, rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Samuel Eros Maggio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delja ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci