Cassation court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to new theft crimes committed within the five-year period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant challenged the appellate court's revocation of his suspended sentence, arguing violations regarding the nature of the new crimes committed after the first judgment became final. The court rejected these arguments, affirming that any new crime within the five-year suspension period, regardless of its specific nature, automatically triggers the revocation of the suspended sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. proc. pen.; Art. 168 n. 1 cod. pen.: The revocation of a conditional sentence suspension is automatically triggered by any new crime committed within the five-year period, irrespective of whether the new offense shares the same nature as the original crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORO ANDREA nato a BASSANO DEL GRAPPA il 09/03/1985 avverso l'ordinanza del 28/10/2024 della CORTE di APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; 4
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata; Rilevato che la Corte di appello di Venezia - con il provvedimento indicato in epigrafe - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato ad Andrea Moro con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova del 18/01/2009, divenuta irrevocabile il 13/02/2010, in sede di applicazione della pena di mesi dieci di reclusione e giorni venti di arresto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui all'art. 73 comma 1-bis d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 e 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, commessi in Ostiglia il 14/06/2009, per aver egli posto in essere - entro il quinquennio successivo alla concessione del beneficio - quattro distinti episodi di rapina consumata e tentata, commessi in Bassano del Grappa, in relazione ai quali aveva riportato condanna alla pena di anni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro seicentottanta di multa, inflitta con sentenza del 09/01/2017, passata in giudicato il 08/06/2018;
Rilevato che il condannato, per il tramite del difensore avv. Paolo Palamara, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, lamentando vizi ex art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge in ordine al riconoscimento dei presupposti per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, oltre che per mancanza di motivazione, in ordine alla commissione, da parte del ricorrente, di un delitto della stessa indole; Ritenuto che la difesa prospetta enunciati ermeneutici in evidente conflitto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, venendo in rilievo una revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale, per esser stato commesso un nuovo delitto - entro il periodo di operatività della sospensione, decorrente dal passaggio in giudicato della prima sentenza di condanna sospesa - a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, ha oltrepassato i limiti dettati dall'art. 163 cod. proc. pen. [giova ricordare, quanto al tema principale coltivato dall'impugnazione, il pacifico principio di diritto secondo il quale:
«Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1, cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza • che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura» (Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, El Bouheli, Rv. 273383 - 01)]; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in