Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the appellant, Marku Bert, personally submitted the petition after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, personal appeals are no longer permitted; they must be signed by a registered defense lawyer to avoid inadmissibility. The court ruled that the appellant's failure to comply with this mandatory representation requirement rendered the procedural act void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: After the entry into force of Law No. 103/2017, a criminal appeal must be signed by a defense lawyer; a personal submission by the accused constitutes a fatal defect leading to inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU BERT nato il 16/09/1972 avverso l'ordinanza del 31/05/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Marku Bert ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Bologna; Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 gennaio 20