Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Erpete inadmissible because the appellant had formally withdrawn the appeal on October 10, 2025. The lower court had previously sentenced Erpete to four years of imprisonment and a fine for crimes committed on March 20, 2025. Consequently, the Court ruled that the withdrawal rendered the procedural remedy void, ordering Erpete to pay court costs and a fine to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, lett. d), cod. proc. pen.; A withdrawal of appeal constitutes a valid cause for the inadmissibility of the subsequent appeal, thereby extinguishing the right to judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERPETE MICHELE nato a LECCE il 17/04/1985 avverso la sentenza del 08/07/2025 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce applicava a Michele Erpete, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni di reclusione e 3.200,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi a), b), c) e d), accertati a Lecce il 20 marzo 2025. Ritenuto che, il 10 ottobre 2025, perveniva rinuncia all'impugnazione da parte di Michele Erpete, sottoscritta dal ricorrente e autenticata dai suoi difensori di fiducia, gli avvocati Stefano Notarpietro e Giovanni Tarantino. Ritenuto che la rinuncia all'impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michele Erpete deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio