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Ordinanza — n. 2592/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal violation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2592/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Manuel Picciotto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Picciotto argued that the lower court's decision violated specific articles of the 2011 Law on Personal Surveillance Measures by failing to critically assess his social danger beyond his criminal record. The court rejected these claims because they focused solely on the quality of the court's reasoning rather than asserting a direct violation of the law, which is the exclusive ground for appeals in this specific matter.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 1 lett. b) e c) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Appeals in personal surveillance measure cases are inadmissible if they merely complain about the motivation of the decision without alleging a violation of law.

Parole chiave

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personal surveillance measures social danger assessment appeal inadmissibility violation of law requirement criminal procedure appeal condotta precedente misura di sicurezza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 1 lett. b) e c) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con imposizione del versamento della somma di euro 750,00 a titolo di cauzione; Rilevato che il difensore si duole del vizio motivazionale e della violazione di legge in relazione all'art. 1 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIOTTO MANUEL nato a PALERMO il 20/07/2002 avverso il decreto del 25/06/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Viste le censure dedotte nel ricorso di Manuel Picciotto, avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Palermo - Misure di prevenzione, ha rigettato l'appello proposto nei confronti del decreto di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni due e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con imposizione del versamento della somma di euro 750,00 a titolo di cauzione; Rilevato che il difensore si duole del vizio motivazionale e della violazione di legge in relazione all'art. 1 comma 1 lett.

b) e c) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per essersi il ricorso asseritamente limitato a dedurre la pericolosità sociale del suddetto soltanto dai precedenti penali annoverati, nonché dalla carente revisione critica compiuta (senza valutare, quindi, la condotta serbata dal soggetto, sempre rispettoso delle prescrizioni imposte); Ritenuto che tali censure, oltre che manifestamente infondate, non siano consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da doglianze incentrate sul profilo della motivazione, laddove il ricorso in Cassazione è consentito - nella specifica materia - esclusivamente per violazione di legge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026