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Ordinanza — n. 2591/2026 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal dismissed as inadmissible because the law requires defense counsel signature for post-2017 criminal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2591/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the personal appeal filed by Rossano Pretonari inadmissible. The appellant attempted to file the appeal himself after August 3, 2017, but the law now mandates that such appeals must be signed by registered defense counsel. The court ruled that the personal signature by the convicted person is no longer permitted, rendering the procedural act void.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, the personal filing of a cassation appeal by the convicted person is excluded, and the act must be signed by a defense counsel to be admissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense counsel signature requirement Law 103/2017 criminal procedure cassation appeal filing rules post-2017 procedural changes requisito della firma autografa ricorso all'autorità di vigilanza diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021 - Marrazzo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRETONARI ROSSANO nato a ROMA il 09/02/1970 avverso l'ordinanza del 24/06/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Rossano Pretonari ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 gennai