Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to submit written grounds with the initial declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Roberto Mordacchini's appeal inadmissible because he failed to submit the written grounds of the petition alongside his initial declaration. Although the prisoner filed a declaration at the penitentiary institution, neither he nor his appointed lawyer, Giuseppe Squitieri, attached the required supporting arguments. The court ruled that this procedural omission rendered the appeal non-compliant with the Code of Criminal Procedure, resulting in dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), e Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the declaration of intent to appeal is not accompanied by the written grounds of the petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORDACCHINI ROBERTO nato a ROMA il 21/07/1958 avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare, richieste congiuntamente da Roberto Mordacchini, in relazione alla pena detentiva che doveva scontare. Ritenuto che avverso questa ordinanza Roberto Mordacchini dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 6 agosto 2025 riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva.
Ritenuto che il mancato deposito del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Roberto Mordacchini, né il suo difensore, l'avv. Giuseppe Squitieri, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Roberto Mordacchini deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'8 gennaio