Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit review and failure to prove mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Camillo Alessandro Bonventre inadmissible, rejecting his request for a substantive review of the sentencing. Bonventre challenged a one-year-and-four-month prison sentence for arson, arguing for a different dosimetric assessment, while the prosecution emphasized the high danger of the forest fire and the lack of generic mitigating factors. The court ruled that the appeal failed to meet admissibility thresholds and that the severe nature of the crime precluded the recognition of mitigating circumstances not supported by the factual record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56, Art. 423, Art. 423-bis cod. pen.; The appeal against a criminal judgment is inadmissible if it does not raise a specific ground for review and fails to demonstrate that the sentencing logic violates established procedural rules or evidentiary standards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONVENTRE CAMILLO ALESSANDRO nato a ERICE il 30/03/2000 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, con cui Camino Alessandro Bonventre era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen. - così qualificata la fattispecie prevista dall'art. 423-bis, primo comma, cod. pen. originariamente contestata all'imputato -, commesso a Castellamare del Golfo il 25 maggio 2021. Ritenuto che l'atto di impugnazione in esame, articolato in un'unica doglianza, mirava a ottenere il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo del giudizio dosimetrico formulato nei confronti di Bonventre, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che l'elevato disvalore della condotta illecita contestata a Camillo Alessandro Bonventre, ex artt. 56 e 423 cod. pen., che aveva provocato un incendio boschivo di elevata pericolosità, che non si diffondeva solo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che, del resto, rispondono alla funzione di adeguare la pena alle emergenze del caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione processuale dell'imputato (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01;
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Camillo Alessandro Bonventre deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso