Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2588/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning, upholding home detention sentence for theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2588/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Leonard Georgian Tudorian's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court's sentencing lacked sufficient reasoning. The appellant argued for a review of the case on the merits, but the court found the appellate decision logically coherent and firmly anchored in the partial res judicata established by prior rulings. Consequently, the court refused to re-evaluate the facts or the applicability of mitigating circumstances, maintaining the original forty-day home detention sentence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a judgment on the ground of insufficient reasoning is inadmissible when the decision possesses rational coherence and is anchored in established partial res judicata, precluding a substantive review of the facts or the application of mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of reasoning partial res judicata home detention sentence theft offense mitigating circumstances Cassazione appeal revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 582 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 582 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori
Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, Gusmeroli
Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci
Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone
260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv.
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj
(tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDORAN LEONARD GEORGIAN nato il 14/05/1996 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Brescia, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato 1'11 ottobre 2024 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, condannava l'imputato Leonard Georgian Tudorian alla pena di quaranta giorni di permanenza domiciliare, per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso a Mantova il 10 luglio 2016. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Brescia in conformità dell'annullamento con rinvio disposto 1'11 ottobre 2024, sopra citato, in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte 1'8 marzo 2024.

Ritenuto che tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possieda, come nel caso in esame, una puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, tenuto conto del giudicato parziale formatosi sulle parti non annullate della decisione di merito presupposta, alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità in sede di annullamento con rinvio (tra le altre, Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01; Sez. 3, n. 18502 dell'08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01).

Ritenuto che l'elevato disvalore della condotta lesiva posta in essere da Leonard Georgian Tudorian, che risultava gravato da diversi precedenti penali, non consentiva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione del ricorrente (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 - 01).

Ritenuto che tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali della vicenda processuale, l'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta illecita di Tudorian, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Leonard Georgian Tudorian deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C