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Ordinanza — n. 2586/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere hope of factual re-evaluation and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2586/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nardino Calamia inadmissible. The appellant argued that the lower court's judgment lacked motivation and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, ruling that the appeal relied solely on the hope of re-evaluating factual elements, which is precluded at this stage, and contained only generic grievances without specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) e b) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is based merely on the hope of a re-evaluation of factual elements or contains only generic grievances lacking specific legal arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility hope of factual re-evaluation generic grievances lack of specific arguments procedural law Italy aiuto all'evasione di detenuti allontanamento malgrado rischio di persecuzione uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Giacomo Frazzitta, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Giacomo Frazzitta, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALAMIA NARDINO nato il 15/12/1968 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Marsala in composizione monocratica del 08/07/2024, che aveva dichiarato Nardino Calamia colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui era sottoposto, come da decreti emessi dal Tribunale di Trapani e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione.

Segnatamente, la Corte territoriale ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto, limitatamente alla violazione della prescrizione che impone, alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di non associarsi stabilmente a soggetti che abbiano subito condanne, o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, mentre ha confermato la condanna quanto alla residua contestazione, inerente all'essersi allontanato dal Comune di residenza, ossia Castelvetrano, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza, venendo sorpreso in territorio appartenente al Comune di Campobello di Mazara.

2. Avverso tale sentenza Nardino Calamia, tramite il proprio difensore avv. Giacomo Frazzitta, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo dell'ipotizzata figura delittuosa, nonché violazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sul mero auspicio di una rivalutazione di elementi fattuali, ossia del compimento di una operazione interpretativa preclusa in questa sede. Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo, sia sotto quello dell'elemento soggettivo del reato contestato. A fronte delle argomentazioni contenute in sentenza - lineari e scevre da vizi giuridici, oltre che prive di spunti di contraddittorietà - il ricorso pecca di aspecificità, in quanto deduce doglianze solo generiche e di carattere oppositivo.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,