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Ordinanza — n. 2584/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for arson attempt, ruling intent to damage without fire risk constitutes only property damage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2584/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Riaen Rie Cordero Mozo inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted arson. The appellant argued for a re-examination of the procedural aspects, but the court found the facts showed a widespread fire attempt that did not meet the specific elements of the aggravated arson charge. Consequently, the court ruled that the act constituted simple property damage rather than a public safety offense, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 423 and 424 of the Criminal Code; The attempt to set fire to another's property without creating a danger of fire constitutes the crime of damage, whereas the emergence of such danger or the occurrence of fire elevates the offense to arson against public safety.

Parole chiave

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attempted arson danger of fire property damage public safety inadmissible appeal criminal intent statutory interpretation danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 423 cod. pen.
Art. 424 cod. pen.
Ritenuto che, nel caso di specie, si era verificato un tentativo di incendio caratterizzato da diffusività, che non consentiva di configurare la fattispecie di cui all'art. 424 cod.
art. 424 cod. pen
Ritenuto che, nel caso di specie, si era verificato un tentativo di incendio caratterizzato da diffusività, che non consentiva di configurare la fattispecie di cui all'art. 424 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Gian Paolo Maria Coccia, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014
pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOZO RIEAN RIE CORDERO nato il 13/12/1991 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la decisione impugnata, con cui Riaen Rie Cordero Mozo era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui agli artt. 56 e 423 cod. pen., commesso a Roma il 3 aprile 2024. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, integrata dalle memorie difensive depositate dall'avv. Gian Paolo Maria Coccia, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle emergenze probatorie (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che, nel caso di specie, si era verificato un tentativo di incendio caratterizzato da diffusività, che non consentiva di configurare la fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen., in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui: «Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen.» (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnosi, Rv. 260832 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Riean Rie Cordero Mozo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .1g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso