Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded arguments regarding criminal continuance analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alberto Di Palo inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. The appellant claimed the lower court erred by failing to recognize chronological overlap and subjective element differences between crimes, arguing for a substantive re-evaluation of the execution judge's reasoning. The court rejected this request as incompatible with the nature of a legality review, noting that the lower court had already thoroughly analyzed the specific facts and execution modes of the offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded, as the court of legality cannot re-evaluate the factual analysis already conducted by the execution judge regarding the continuity of crimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALO ALBERTO nato a ROMA il 06/10/1992 avverso l'ordinanza del 01/07/2025 della CORTE di APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; (
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha parzialmente accolto l'istanza formulata nell'interesse di Alberto Di Palo e per l'effetto, ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 giudicati mediante le sentenze della stessa Corte del 17/01/2019 e del 25/01/2023, rideterminando la relativa pena complessiva; la Corte territoriale, invece, ha disatteso analoga istanza, con riferimento agli ulteriori reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 14/07/2020.
2. Ricorre per cassazione Alberto Di Palo, tramite il difensore avv. Giancarlo Di Giulio, deducendo la sussistenza di una motivazione viziata e contraddittoria, per essersi trascurata la sovrapposizione cronologica, riscontrabile fra i reati per i quali si è ritenuta la continuazione e quelli per i quali il medesimo istituto non è stato riconosciuto, oltre che lamentandosi la insufficienza del dato rappresentato dalla diversità della componente soggettiva.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta - ad opera del giudice dell'esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui "ridiscussione" è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità; l'impugnazione, peraltro, è decentrata rispetto al contenuto dell'avversato provvedimento, che si fonda sulla distanza temporale intercorrente fra le singole condotte, nonché sull'esser state esse realizzate in concorso con soggetti differenti. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08