Ordinanza — n. 2582/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 07/02/1973 avverso l'ordinanza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da Francesco Ferrante, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, invocato nell'interesse del condannato, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze di cui ai punti 3 e 13 del certificato del casellario giudiziario, emesse dalla stessa Corte nelle date del 10 marzo 2009 e dell'8 marzo 2021. Ritenuto che le ipotesi criminose di cui si assumeva la continuazione non risultavano omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, espressione di una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che, tra le decisioni irrevocabili presupposte, nessun «elemento è dato leggervi in grado di mettere in collegamento i due fatti-reato [...]», non rilevando in tale direzione l'affiliazione del ricorrente alla cosca Stillitano- Rosmini.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 2582/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in relazione a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, come nel caso prospettato nell'interesse di Ferrante, occorre «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 07/02/1973 avverso l'ordinanza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da Francesco Ferrante, finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, invocato nell'interesse del condannato, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati dalle sentenze di cui ai punti 3 e 13 del certificato del casellario giudiziario, emesse dalla stessa Corte nelle date del 10 marzo 2009 e dell'8 marzo 2021. Ritenuto che le ipotesi criminose di cui si assumeva la continuazione non risultavano omogenee e non potevano ritenersi, nemmeno astrattamente, espressione di una preordinazione criminosa, rilevante ex artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dovendosi evidenziare, in linea con il provvedimento impugnato, che, tra le decisioni irrevocabili presupposte, nessun «elemento è dato leggervi in grado di mettere in collegamento i due fatti-reato [...]», non rilevando in tale direzione l'affiliazione del ricorrente alla cosca Stillitano- Rosmini.
Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in relazione a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, come nel caso prospettato nell'interesse di Ferrante, occorre «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Ferrante deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso