Cassation appeal dismissed as inadmissible for being factually repetitive and lacking new legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cristian Leccese inadmissible, ruling it was entirely based on facts and merely repetitive. Leccese argued that the lower court ignored the occasional nature of his meetings and failed to address specific complaints regarding the frequency of associations with convicted individuals. The court rejected these claims, noting the appellate court correctly applied established legal principles to find the frequentation non-occasional.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it is entirely based on facts and merely reiterative, lacking new legal arguments or distinct factual developments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECCESE CRISTIAN nato a TRICASE il 16/12/1989 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE di APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della medesima città del 19/12/2022, che aveva ritenuto Cristian Leccese colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, per aver ripetutamente violato la prescrizione di non associarsi a persone che abbiano subito condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione, contenuta nella misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., alla quale era sottoposto e per l'effetto - computata la diminuente del rito abbreviato - lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione.
2. Ricorre per cassazione Cristian Leccese, per il tramite del difensore avv. Damiano Somma, denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) cod. proc. pen., per non aver tenuto conto del carattere solo occasionale dei contestati incontri e per mancata risposta alle doglianze formulate sul punto specifico.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto interamente versato in fatto e meramente reiterativo. La Corte territoriale - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa - ha adeguatamente argomentato circa il carattere non occasionale della frequentazione incriminata, facendo corretta applicazione dei principi di diritto dettati da questa Corte nella specifica materia (si veda Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 genn