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Ordinanza — n. 2579/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentencing for unauthorized absence, citing discretionary balancing of aggravating and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2579/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Michele Capolongo inadmissible regarding his conviction for unauthorized absence. The lower court balanced aggravating factors against mitigating circumstances, a discretionary act protected from review unless arbitrary. The court affirmed that such sentencing evaluations fall within the trial judge's discretion and require only sufficient motivation to withstand scrutiny.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Sentenze relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
unauthorized absence sentencing discretion aggravating circumstances mitigating circumstances inadmissible appeal Cassation review procedural inadmissibility espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Michele Capolongo era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOLONGO MICHELE nato a CERIGNOLA il 19/03/1983 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bari confermava la decisione impugnata, con cui Michele Capolongo era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a San Ferdinando di Puglia il 3 novembre 2019. Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione di Michele Capolongo, che, il 3 novembre 2019, alle ore 21.10, veniva sottoposto a controllo in un Comune diverso da quello di Cerignola dove doveva soggiornare, dal quale si allontanava senza fornire alcuna giustificazione.

Ritenuto che il giudizio di comparazione circostanziale effettuato dalla Corte di appello di Bari teneva conto dell'elevato disvalore dei reati contestati ad Michele Capolongo che non consentiva di ritenere prevalenti le attenuanti alle aggravanti e che, in ogni caso, tale bilanciamento può essere censurato in sede di legittimità, solo laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetrica arbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresenti l'espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato da questa Corte, le statuizioni «relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione [...]» (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Michele Capolongo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis