Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific mitigating circumstances and vague reasoning complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Nicola Di Caterino inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances and alleged insufficient reasoning in the lower court's judgment regarding weapons, money laundering, and forgery. The court rejected these claims, noting the absence of positive elements for mitigation and the vagueness of the appellant's complaints against the detailed reasoning provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complained-of reasoning is not vague and if the lower court correctly identified the lack of elements for generic mitigating circumstances based on the defendant's conduct and the nature of the crimes.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CATERINO NICOLA nato a AVERSA il 28/09/1977 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 06/06/2023 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva dichiarato Nicola Di Caterino colpevole dei reati in materia di armi, ricettazione e falso a lui ascritti.
2. Ricorre per cassazione Nicola Di Caterino, per il tramite del difensore avv. Mirella Baldascino, articolando due distinti motivi, a mezzo dei quali lamenta sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sia la sussistenza del vizio ex art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen., sotto il profilo della omessa, insufficiente o carente motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Quanto al motivo inerente alle generiche, i Giudici del merito rilevano come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente tanto la condotta serbata dall'imputato, quanto la stessa natura dei fatti commessi. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni marcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per ciò che attiene al secondo motivo, rileva la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 gennai